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Bando di Gara
Procedura aperta finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione della nuova aerostazione, del piazzale aeromobili, del parcheggio autoveicoli e della viabilità di accesso all’Aeroporto regionale “Corrado Gex” di Saint Christophe - Aosta.
DOMANDE & RISPOSTE
Quesito n° 1:
Con riferimento al requisito di cui al paragrafo III.2.3) Capacità tecnica, sub c): “…che negli ultimi dieci anni antecedenti la data di spedizione del bando indicata nella sezione VI.5) hanno espletato servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva relativi ad opere…pari ad almeno € 9.480.001,08, quanto alla classe I, categoria d) e con riguardo esclusivamente ad opere aeroportuali”, se lo stesso possa intendersi soddisfatto mediante l’espletamento di servizi di progettazione definitiva ed esecutiva relativi ad opere aeroportuali di valore superiore a quello richiesto ancorchè tali opere siano state qualificate dalla committente come rientranti nella classe I, categoria c). Quanto sopra tenuto conto della sostanziale coincidenza di contenuto dei servizi oggetto della procedura di gara con quelli realizzati dalla scrivente e della astratta possibilità di inquadrare tali ultimi servizi sia nella classe I, categoria c) che nella classe I, categoria d).
Risposta al Quesito n° 1
- Assunto che gli edifici aeroportuali ed in particolare le aerostazioni sono abitualmente classificati in classe /categoria “Id”, attesa la “rilevante importanza tecnica e architettonica” degli stessi;
- Essendo intendimento della Stazione Appaltante privilegiare una impostazione sostanzialistica, non rileva tanto la classificazione formale delle opere così come attribuita dalla Committente quanto piuttosto la natura sostanziale delle opere stesse;
- Ritenendo condivisibile il quesito posto, la Committente ritiene sufficiente che in sede di gara, il concorrente dia evidenza che le opere che presenta come requisito “Id”, abbiano riguardato le fasi di progettazione definitiva e/o esecutiva di aerostazioni passeggeri, ancorchè l’eventuale certificazione dei servizi svolti che dovesse successivamente produrre in sede di verifica riporti la “Ic”, come classificazione delle opere.
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Quesito n° 2:
Le eventuali modifiche apportate dalle migliorie proposte devono essere esplicitate nella “lista delle categorie” che dobbiamo presentare come offerta? Se sì, dove dobbiamo inserire tali modifiche (fogli aggiuntivi in fondo alla lista, ecc.)?.
Risposta al Quesito n° 2
In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, si evidenzia che:
- le voci di lavorazioni e di forniture non contemplate nella lista dell’offerta vidimata dal responsabile del procedimento e conseguenti alle migliorie proposte dal concorrente possono essere indicate, unitamente alle relative quantità ed ai relativi prezzi, in uno o più fogli (in carta libera) sottoscritto/i dal legale rappresentante ed allegato/i alla lista predetta;
- le eventuali correzioni, conseguenti alle migliorie di cui sub a), alle voci di lavorazioni e di forniture già contemplate nella lista dell’offerta vidimata dal responsabile del procedimento debbono essere apportate direttamente sulla lista predetta; tali correzioni debbono altresì essere confermate singolarmente con firma a margine di ciascuna, ovvero cumulativamente sullo stesso margine o in calce ad un foglio ma, in questo caso, con la postilla “si confermano le correzioni alle voci n._______” completa dei numeri delle voci corrette;
- il prezzo complessivo offerto ed il conseguente ribasso percentuale indicati in calce all’ultima pagina della lista debbono considerare le integrazioni sub a) e le correzioni sub b).
Si rammenta, in conformità a quanto già statuito dal disciplinare di gara, che non saranno valutate le proposte di varianti migliorative che modifichino le impostazioni progettuali salienti delle opere poste a base gara o che comportino modifiche architettonico-volumetriche che richiedano nuove approvazioni urbanistiche e/o ambientali.
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Quesito n° 3:
E’ possibile avere i files editabili del progetto (DWG, Primus e altro)?
Risposta al Quesito n° 3
La stazione appaltante non rilascia i files del progetto in versione editabile.
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Quesito n° 4:
Premesso che nel Bando di gara è indicata, oltre alla categoria “OG1”, altra categoria generale “Cat. OG11” di importo superiore al 15% dell’importo complessivo, ricorronoi presupposti per l’applicazione delle disposizioni ex artt. 73 e 95 del D.P.R. 554/1999 e all’art. 37, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e s.m..
Pregasi chiarire quindi, ai fini della partecipazione al suddetto appalto in raggruppamento “Orizzontale”, se l’Impresa , possedendo anche l’iscrizione nella Categoria di Qualificazione “OG11” – class. III°, è soggetta all’obbligo di costituire una ATI “Mista”, associando un impiantista che copre la parte carente, oppure è sufficiente la sola iscrizione nella categoria prevalente “OG1” in quanto assorbibile nella “OG1”?
Risposta al Quesito n° 4
Le lavorazioni ascrivibili alla categoria OG11 sono integralmente subappaltabili o scorporabili, non versandosi nella fattispecie di cui all’art. 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006.
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Quesito n° 5:
In merito al requisito di progettazione, è sufficiente presentare l’attestato di qualificazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione in possesso della scrivente fino all’ottava classifica senza dimostrare null’altro, oppure bisogna dimostrare oltre alla presentazione dell’attestato SOA per prestazioni di costruzione e progettazione anche il requisito di capacità tecnica di cui alla sezione III.2.3), lettera c) del bando costituito dall’avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di spedizione del bando, di servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva relativi ad opere appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alle lettere da d) a k) della sezione II.2.1 del bando per un importo globale di lavori, per ogni classe e categorie, non inferiore a 3 (tre) volte il corrispondente importo stimato dei lavori da progettare?
Risposta al Quesito n° 5
Gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di progettazione e di costruzione – ove difettino del possesso del requisito indicato nella sezione III.2.3), lettera c), del bando – hanno l’obbligo, a pena di esclusione:
a) di indicare in sede di offerta, quale/i collaboratore/i esterno/i incaricato/i dei servizi progettuali, uno o più soggetti fra quelli elencati nell’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h), del D.Lgs n. 163/2006 in possesso del requisito richiamato sub iv),
ovvero, in alternativa;
b) di partecipare in raggruppamento con uno o più soggetti fra quelli elencati nell’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h), del D.Lgs n. 163/2006 in possesso del requisito richiamato sub iv).
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Quesito n° 6:
In merito al bando punto III.2.3 Capacità tecnica: il requisito EA28 è solo riferito all’operatore economico dell’esecuzione ossia l’impresa o deve essere esteso anche all’eventuale società di Ingegneria che verrà indicata?
Risposta al Quesito n° 6
Il settore di accreditamento EA28 richiesto per la certificazione del sistema di qualità, in quanto relativo alle “imprese di costruzione, installatori di impianti e di servizi”, non è esteso ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h), del D.Lgs n. 163/2006 indicati e/o raggruppati ai fini dell’esecuzione dei servizi progettuali;
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Quesito n° 7:
In riferimento alle classi e categorie di progettazione Id e VIb avete indicato “con riguardo esclusivamente ad opere aeroportuali”, si richiede se la mancanza di tale specifica, pur avendo importi e parametri che coprono sufficientemente i requisiti, sia motivo di esclusione, ed altresì si richiede se l’Ente abbia ampliato a tale proposito la possibilità di partecipazione.
Risposta al Quesito n° 7
Il rispetto del vincolo delle opere aeroportuali, interessante le classi Id e VIb, costituisce condicio sine qua non ai fini della partecipazione alla gara.
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Quesito n° 8:
Nella voce relativa alla fornitura dei banchi check-in (art. NP.12) sono compresi anche i nastri che da essi portano al nastro trasportatore principale?
Risposta al Quesito n° 8
La voce non si riferisce alla fornitura dei nastri trasportatori che invece si trovano inclusi nella voce AP 18 (cfr. punto 9).
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Quesito n° 9:
E’ possibile avere maggiori delucidazioni relativamente alla fornitura del software applicativo (art. NP20): quantità di licenze, quantità e qualità hardware, caratteristiche?
Risposta al Quesito n° 9
Circa il software applicativo a cui si riferisce la voce NP 20, si rimanda all’Allegato 1A - “Sistema informativo aeroporto - Descrizione e specifiche” ed Allegato 1B – “Sistema info Aeroporto – Sintesi forniture” allegati alla presente nota.
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Quesito n° 10:
Le porte automatiche dell’art. AP3 (quantità indicata n° 8) sono relative a quelle del “land side”? Come dobbiamo considerare le altre due che sono nell’”air side”?
Risposta al Quesito n° 10
Le porte automatiche relative al land side sono contabilizzate così come riportato dal computo in quanto costituiscono delle bussole (con una doppia porta).
Le porte del fronte air side, essendo integrate nella facciata, sulle quali sono inserite in continuità, si intendono comprese e compensate nel prezzo al m2 relativo alla voce della vetrata medesima.
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Quesito n° 11:
E’ possibile avere indicazioni sui percorsi per non vedenti (art. NP15): ubicazione, percorso, caratteristiche?
Risposta al Quesito n° 11
La voce è necessariamente generica, poiché i percorsi potranno essere definiti con esattezza in fase di progettazione esecutiva (di concerto con la stazione appaltante ed in riferimento ai servizi al passeggero da offrire come, ad esempio, la predisposizione di una postazione per l’aiuto ai portatori di handicap). La voce si riferisce ad elementi in gomma da sovrapporre alla pavimentazione per una lunghezza complessiva dei percorsi ipotizzata in ca. m. 80 e n. 6 mappe tattili.
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Quesito n° 12:
L’art NP13, relativo agli arredi fissi degli uffici, fa riferimento agli armadi ubicati negli uffici del piano primo?
Risposta al Quesito n° 12
Si conferma cha la voce arredi fissi si riferisce agli elementi di arredo necessari alla separazione degli uffici posti al piano superiore.
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Quesito n° 13:
L’art. NP20, relativo alle sedute, fa riferimento alle sedute presenti nelle due sale partenze, nell’atrio principale e nella sala attesa infermeria? Dobbiamo comprendere anche i tavolini indicati in planimetria?
Risposta al Quesito n° 13
Nella voce riguardante le sedute ci si riferisce a tutte quelle utilizzate nelle sale partenze ed arrivi ed a quelle necessarie per l’infermeria. Sono compresi anche i tavolini inclusi tra i blocchi di sedute.
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Quesito n° 14:
E’ possibile avere caratteristiche e quantità della cartellonistica interna prevista (art. NP21)?
Risposta al Quesito n° 14
La cartellonistica interna, sarà definita in modo preciso (nel numero, nella dimensione e nella modalità di ancoraggio dei pannelli) si durante la fase di progettazione esecutiva stabilendo con la Società di Gestione, l’esatto numero, le dimensioni e la posizione dei pannelli. La cartellonistica sarà costituita da strutture di sostegno realizzate con profili in alluminio estruso di adeguata sezione, pannellature in alluminio verniciato modulari ed intercambiabili, dei tipi bifaccali e monofacciali da installare a sospensione, a bandiera ed applicati su parete o supporto da pavimento.
L’ipotesi con la quale si è proceduto alla stima prevede ca.8÷10 pannelli da terra delle dim. di mm 1200x420 – h. mm 1500, ca. 6÷8 pannelli sospesi bifacciali dim. ca. mm 1200x840; 15÷20 targhe sospese bifacciali dim. mm. 840x297, ca. 5÷6 pannelli murali mm 297x594, ca. 20÷25 targhe a bandiera bifacciali dim. mm. 297x297, ca. 40÷44 targhe murali dim. mm 148x120.
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Quesito n° 15:
Sono previsti due metal detector (art. AP17) che abbiamo individuato nell’area controllo sicurezza; è da fornire anche quello ubicato nel “varco aviazione generale business e private aviario”?
Risposta al Quesito n° 15
I metal detector da fornire sono n. 2, in quanto un terzo apparecchio è già in possesso della Società di Gestione e verrà utilizzato al varco di controllo della Aviazione Generale, Business and Private aviation.
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Quesito n° 16:
Non è chiaro a quale nastro si riferisce l’art. AP18 “Trasportatori a nastro”, quello del ritiro bagagli, quello dell’”air side”, quello dietro i check-in, tutti e tre?
Risposta al Quesito n° 16
La voce relativa ai nastri bagagli si riferisce a tutti i sistemi nastri trasportatori installati in aerostazione cioè:
· il carosello bagagli in arrivo;
· i nastri bagagli con pesa installati in corrispondenza delle postazioni banchi check-in;
· il nastro collettore che raccoglie i bagagli dalla linea check in a monte ed a valle della macchina radiogena;
· il carosello per i bagagli in partenza.
Per maggior chiarezza si riportano nell’Allegato 2 – “Sistema Nastri Bagagli” le caratteristiche tecniche generali delle tipologie di nastri da installare.
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Quesito n° 17:
Sono previsti n. 2 apparecchiature di controllo radiogeno (art. AP19) che abbiamo individuato nell’area controllo sicurezza; è da fornire anche quella ubicata nel “varco aviazione generale business e private aviation”?
Risposta al Quesito n° 17
Analogamente a quanto già riportato al punto “8” - Metal detector, sono da fornire n. 2 apparecchiature di controllo radiogeno poiché la terza è già in possesso della Società di Gestione e verrà utilizzata in corrispondenza del varco Aviazione Generale, Business and Private aviation.
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Quesito n° 18:
E' possibile avere le caratteristiche degli ascensori richiesti.?
Risposta al Quesito n° 18
Gli ascensori da installare saranno ad uso pubblico. Le ulteriori caratteristiche di detti impianti sono riportate nell’Allegato 3 della presente nota.
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Quesito n° 19:
La scrivente ha progettato opere di rilevante complessità nella categoria “VIb”, nell’ambito dei lavori di ampliamento di piste di volo e piazzali aeromobili, ma i medesimi interventi sono stati certificati dalla Committenza nella classe e categoria “VIa” (pur essendo riferiti a lavori rientranti nella categoria “VIb”. Si rappresenta che gli importi progettati a livello definitivo/esecutivo sono superiori a quanto richiesto per il requisito di cui al paragrafo III.2.3) e pertanto si richiede cortesemente di conoscere, in considerazione dell’equivalente complessità della progettazione effettuata, se il requisito richiesto possa intendersi soddisfatto mediante l’espletamento di servizi di progettazione definitiva ed esecutiva relativi ad opere aeroportuali, ancorchè tali opere siano state qualificate dalla committente come rientranti nella classe VI categoria a).
Risposta al Quesito n° 19
- Assunto che i parcheggi aeromobili sono abitualmente classificati in classe/categoria “VIb”, risultando di livello e contenuto tecnico superiore ad opere classificabili in classe/categoria “VIa”;
- Essendo intendimento della Stazione Appaltante privilegiare una impostazione sostanzialistica, non rileva tanto la classificazione formale delle opere così come attribuita dalla Committente quanto piuttosto la natura sostanziale delle opere stesse;
- Ritenendo condivisibile il quesito posto, la Committente ritiene sufficiente che in sede di gara, il concorrente dia evidenza che le opere che presenta come requisito “VIb”, abbiano riguardato le fasi di progettazione definitiva e/o esecutiva di parcheggi aeromobili, ancorchè l’eventuale certificazione dei servizi svolti che dovesse successivamente produrre in sede di verifica riporti la “VIa”, come classificazione delle opere.
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Quesito n° 20:
E
La cat. OG11 superiore al 15% dell’importo totale dei lavori può essere subappaltata al 100% o al 30% come previsto per le opere di notevole contenuto tecnologico?
Risposta al Quesito n° 20
Le lavorazioni ascrivibili alla categoria OG11 sono integralmente subappaltabili o scorporabili, non versandosi nella fattispecie di cui all’art. 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006.
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Quesito n° 21:
Dai disegni raffiguranti il pacchetto di copertura non si evince la tipologia di coibente previsto né lo spessore; anche nel computo metrico non è evidenziata tale voce; potete fornirci qualche chiarimento in merito?
Risposta al Quesito n° 21
Il coibente utilizzato per l’isolamento della copertura è polistirene estruso. Lo spessore è indicato nella tavola A14 - “Abaco delle murature”.
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Quesito n° 22:
Nell’abaco delle murature sono evidenziati coibenti per l’isolamento interno e per i cappotti esterni; anche per tali isolanti avremmo bisogno di qualche specifica, inoltre nel computo metrico e nell’elenco pressi c’è una sola voce di isolamento (art. P16.L20.028 – polistirene estruso) che non ci sembra contenga tutta la quantità prevista.
Risposta al Quesito n° 22
Il coibente utilizzato per l’isolamento delle pareti ventilate è polistirene estruso. I quantitativi indicati nel CME risultano congruenti con le quantità necessarie per realizzare la coibentazione dell’edificio.
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Quesito n° 23:
Sempre nell’abaco delle murature sono indicati alcuni tipi di tavolato (presumibilmente in laterizio) che non hanno riscontro né nell’elenco prezzi né nel computo metrico; potete fornirci qualche chiarimento?
Risposta al Quesito n° 23
I tavolati presenti nell’abaco murature sono da realizzarsi in laterizio. La voce è la n. 73/85 cod. A 65009.C.
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Quesito n° 24:
Pensiamo che le scale siano rivestite in pietra, ma anche di tale materiale non c’è riscontro nell’elenco prezzi né nel computo metrico.
Risposta al Quesito n° 24
Anche per le scale, è prevista una pavimentazione in resina, analoga a quella realizzata per le pavimentazioni degli interni. Per le finiture utilizzate si rimanda alle tavole del progetto architettonico (da A02 ad A21).
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Quesito n° 25:
Anche per quanto riguarda i battiscopa non troviamo riscontri nell’elenco prezzi e nel computo metrico; chiediamo se sono da prevedere.
Risposta al Quesito n° 25
Non è prevista la realizzazione di battiscopa in pietra. Le finiture dei corpi scala sono comunque riportate sulle sezioni architettoniche, alle tavv. A08 e A09.
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Quesito n° 26:
Con la presente riteniamo opportuno formulare alcune considerazioni in ordine ai requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara relativo all’appalto di cui all’oggetto. In particolare ci riferiamo alle condizioni che prevedono in capo ai progettisti del soggetto concorrente, la presentazione di referenze comprovanti la dimostrazione di avere eseguito negli ultimi 10 anno servizi di progettazione quanto:
- Alla classe I, categoria “d” con riguardo esclusivamente ad opere aeroportuali pari ad almeno € 9.480.001,08;
- Alla classe VI, categoria “b” con riguardo esclusivamente ad opere aeroportuali pari ad almeno € 3.464.062,14;
Se da un lato comprendiamo il senso e il significato di tale richiesta in quanto correlata ad un intervento caratterizzato da delicati componenti (una combinazione di interventi di edilizia ed impiantistica in ambito aeroportuale), dall’altro, detti requisiti aggiuntivi ci paiono eccessivamente restrittivi della concorrenza e sproporzionati rispetto all’interesse da tutelare.
In particolare trattandosi di incarico di sviluppo della progettazione derivante da progetto definitivo che come tale ha già ottenuto tutte le autorizzazioni specifiche e di rito, ci sembra esagerata così come ci risulta demotivata la scelta di circoscrivere la dimostrazione di detti interventi ai soli ambiti aeroportuali escludendo, in tal senso, interventi eseguiti su immobili ed ambiti di pari importanza.
Infatti l’art. 140 del DPR 554/99 recita al comma 3: “il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità ed alle quantità del progetto definitivo”.
La stessa limitazione è riproposta dal disciplinare di gara al punto 2.2.1-f “non saranno valutate le proposte di varianti migliorative che modifichino le impostazioni progettuali salienti delle opere poste a base di gara o che comportino modifiche architettonico-volumetriche che richiedano nuove approvazioni urbanistiche e/o ambientali”. E aggiunge ancora “le proposte di varianti migliorative non attinenti alle richieste sopra illustrate non produrranno alcun beneficio, in termini di punteggio, all’operatore economico concorrente”.
Ne consegue che le limitazioni correttamente imposte sia dalla normativa in vigore che dal disciplinare rendano pleonastico e pertanto superfluo ogni requisito specifico di progettazione in ambito aeroportuale.
Diverso sarebbe se si trattasse di appalto concorso, ma questo non rappresenta il caso di specie.
A nostro avviso, sarebbe corretto ammettere alla gara le imprese in grado di comprovare l’esecuzione di dette attività di progettazione su immobili ed ambiti appartenenti a complessi civili ed industriali di pari importo nel quale l’aerostazione di Aosta si colloca, infatti il requisito previsto dal bando di gara in discussione ci pare eccessivamente restrittivo della concorrenza e, pertanto, suscettibile di azioni giudiziarie impugnative.
Certi di aver chiarito le criticità che caratterizzano l’appalto in esame, confidiamo in un pronto accoglimento delle nostre istanze finalizzate a restituire legittimità al bando di gara in oggetto e dunque ad evitare di esporlo a certe azioni di impugnazioni promosse dall’impresa lesa nei suoi legittimi interessi
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Risposta al Quesito n° 26
Si evidenzia che il requisito di partecipazione – cfr. sezione III.2.3), lettera c), del bando di gara – con cui si è inteso attribuire rilevanza esclusivamente ai servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva di opere aeroportuali è conforme alla disciplina normativa vigente e risponde a canoni di ragionevolezza e proporzionalità, considerando:
- che la disposizione dettata dall’art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 non è tout court applicabile al settore speciale dei “porti ed aeroporti” che è proprio della scrivente;
- che l’art. 230 del decreto legislativo n. 163/2006 consente alla scrivente, attraverso il richiamo agli articoli da 39 a 48 del medesimo decreto, di fondare l’accertamento dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria anche sull’ “importo relativo i servizi o forniture nel settore oggetto della gara” mentre l’art. 206, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006 precisa, con disposizione di chiusura, che “nessun’altra norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali”;
- che il vincolo delle opere aeroportuali interessa soltanto quelle classi e categorie – due (Id e VIb) rispetto ad un totale complessivo di otto (Id, Ig, IIIa, IIIb, IIIc, VIa, VIb, VIII) – riferite ad opere il cui contenuto specialistico è direttamente condizionato dalle specificità tecniche del settore “aeroporti” e che tale vincolo si connota come funzionale ad assicurare sia l’appropriatezza delle offerte tecniche aventi ad oggetto eventuali proposte di varianti migliorative sia la speditezza nella fase esecutiva del rapporto contrattuale;
- che, infine, il requisito di partecipazione in argomento è coerente con quelli già posti alla base dell’aggiudicazione dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (quest’ultima stralciata dall’affidamento originario per essere poi inglobata nell’appalto di esecuzione) nonché di coordinamento della sicurezza e di direzione dei lavori relativi all’intervento in oggetto indicato.
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Quesito n° 27:
Dall’esame della documentazione di gara, si rileva che gli oneri della sicurezza di cui al p.to II.2.1), sono così indicati:
- oneri indiretti non soggetti a ribasso pari ad euro 45.570,84;
- oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 101.184,16;
Il quadro economico facente parte della documentazione progettuale a base gara indica:
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Oneri Indiretti : euro 45.570,84
Oneri diretti (già compresi nelle lavorazioni) : euro 101.184,16
se gli oneri così detti indiretti sono considerati “già compresi nelle lavorazioni”, dovrebbero essere ricompresi nell’importo per lavori soggetto a ribasso.
Si evidenzia inoltre una discrepanza nella considerazione delle cifre relative agli oneri della sicurezza indicate nel quadro economico e quelle indicate nel CSA (tabella A di pagina 8) e (tabella A di pagina 11).
A fronte di ciò si richiede di sapere quale debba essere la corretta interpretazione circa l’importo relativo agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Risposta al Quesito n° 27
Gli oneri per la sicurezza, che ammontano ad € 146.755,00 non sono in ogni caso soggetti a ribasso, sia che siano stati definiti “diretti” che “indiretti.”
La distinzione effettuata serve a rendere conto, così come prescrive la normativa vigente, del fatto che una parte degli oneri della sicurezza, quelli definiti “diretti” (già compresi nelle lavorazioni), sono oneri necessari all’ordinario svolgimento delle lavorazioni (ad esempio dpi individuali come caschi, guanti, mascherine, opere provvisionali per lavori in quota, protezioni di vario genere, etc.) che sono già compensati all’interno delle voci di prezzo relative alle lavorazioni in oggetto, mentre gli oneri per la sicurezza definiti “indiretti” sono quelli necessari alla risoluzione delle interferenze e delle specificità riguardanti la sicurezza del cantiere in oggetto. Ciò significa che nel monte complessivo degli oneri per la sicurezza è da considerare la somma degli oneri diretti ed indiretti dove una parte di tali oneri è contenuta all’interno dei costi per le lavorazioni.
In tale ottica, i ribassi sulle singole lavorazioni dovranno essere fatti considerando che un’aliquota del costo della lavorazione è destinata a coprirne i relativi costi per la sicurezza.
Alla luce di tale spiegazione non vi è discrepanza tra CSA e QE poiché:
- nella Tabella “A” del CSA è riportato l’importo totale opere di € 10.152.861,71 per le lavorazioni, inclusa la quota degli oneri della sicurezza diretti ( € 101.184,16) compresi nelle lavorazioni ed è evidenziata solo la quota parte relativa ai costi indiretti (€ 45.570,84);
- nel Quadro Economico è riportato l’importo totale degli oneri della sicurezza dove sono distinti gli oneri diretti (estrapolati dalle lavorazioni) e quelli indiretti (per lo specifico cantiere), sommati tra loro.
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Quesito n° 28:
Il documento “Lista delle lavorazioni e forniture” suddiviso in cinque capitoli reca, alla fine di ciascuno di essi, la dicitura “Parziale LAVORI A CORPO”, a seguire “TOTALE” ed ancora “Pari al ribasso del_____%”.
A fronte di ciò si richiede di sapere se:
- “Parziale LAVORI A CORPO” e “TOTALE” di ogni capitolo debbano, vista l’inesistenza di somme parziali da aggregare, coincidere nell’importo;
- La dicitura indicata in calce ad ogni capitolo “Pari al ribasso del ____%”, deve essere da noi omessa (il bando di gara prevede l’applicazione di un unico ribasso percentuale da applicare sul prezzo posto a base di gara).
Inoltre la suddivisione dell’importo a base d’asta nei sub totali dei cinque capitoli indicati nella “lista lavorazioni e forniture” non è noto in quanto non trova analogo riscontro in alcun documento facente parte dell’appalto.
Risposta al Quesito n° 28
Il ribasso “parziale lavori a corpo” riferito a ciascuno dei 5 capitoli non è richiesto dal bando di gara, e deve essere riportato unicamente in calce all’ultima pagina della lista come indicato dal Par. 2.3.1), sub e).
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Quesito n° 29:
La costituenda associazione temporanea di Imprese ai fini dell’espletamento dei servizi progettuali dedotti in appalto intende individuare, senza associare, un raggruppamento temporaneo di imprese di progettazione, pertanto chiede:
- Partecipando alla gara nella situazione sopra descritta, l’offerta tecnica e l’offerta economica e temporale devono essere firmate anche dai progettisti individuati dal concorrente?
- I modelli Allegato A) e Allegato B) possono essere direttamente utilizzati e compilati oppure è necessario trascriverli?
- Quale numero di fax deve essere indicato al punto v. dell’allegato A) (cioè se ogni componente del raggruppamento temporaneo di imprese concorrente deve indicare nella propria dichiarazione il proprio numero di fax, oppure se deve essere indicato il numero di fax dei progettisti individuati, i quali in caso di sorteggio ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 devono comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui alla sezione III.2.3) lettera c), del bando).
Risposta al Quesito n° 29
- in ordine al primo quesito, l’offerta tecnica e quella economica e temporale non devono essere sottoscritte dai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h), del D.Lgs n. 163/2006 ove gli stessi soggetti non siano associati nel raggruppamento bensì indicati in sede di offerta quali collaboratori esterni incaricati dei servizi progettuali;
- in ordine al secondo quesito, i modelli allegato A) e allegato B) possono essere direttamente utilizzati e compilati oppure trascritti, a scelta del concorrente;
- in ordine al terzo quesito, può essere indicato il numero di fax dell’operatore economico concorrente oppure di quello del/i collaboratore/i esterno/i incaricato/i dei servizi progettuali, a scelta del concorrente.
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Quesito n° 30:
Ci si rifà alla risposta data da questo Enten.1 ove, in merito al possesso di requisiti da parte dei concorrenti, rispetto alla prescrizione dell’art. 1 . iv – del Disciplinare di Gara, in cui si prescrive il possesso di requisiti inerenti la progettazione di interventi analoghi in classe e categoria “Id”, si modifica la richiesta di tale requisito con l’accettazione di prestazione svolte certificate nella classe e categoria “Ic”.
Si potrebbe ritenere che tale risposta travalichi quanto previsto dall’art.6 del Disciplinare di gara riguardo a “…richiesta di chiarimenti…” in quanto la risposta data da questo Ente non si configurerebbe come “chiarimento” bensì, probabilmente, come modifica sostanziale e basilare di un requisito importante ed essenziale sancito dal bando di gara. Parrebbe infatti nella disciplina legislativa di ogni bando di gara che il “chiarimento” non possa modificare le “prescrizioni” del bando, né abbia valore legale qualora gli si voglia forzatamente dare tale connotazione.
Sarebbe pertanto necessario procedere con una ripubblicazione ufficiale del Bando in quanto la modifica di cui sopra si configurerebbe come sostanziale e pregiudiziale, e non sarebbe riconducibile ad un semplice chiarimento.
Probabilmente numerose professionalità hanno rinunciato alla partecipazione alla suddetta gara proprio per la mancanza di tale requisito riferito alla classe e categoria “Id”, essendo solo in possesso di certificazioni relative alla categoria “Ic”, pur riguardando le medesime importanti progettazioni aeroportuali di importo maggiore dei requisiti richiesti. Ora i medesimi, a seguito di tale indicazione di modifica (dalla Id alla Ic) si troverebbero fortemente penalizzati rispetto ad altri, in quanto volendo partecipare alla suddetta gara avrebbero un tempo di preparazione minore, con una palese ed oggettiva disparità di condizione.
Ai fini di una equa e pari condizione con gli altri concorrenti si richiede pertanto se non sia necessario procedere ad una ripubblicazione del bando così aggiornato.
Tale procedimento, oltre alla regolarizzazione legale del parere, agevolerebbe tra l’altro questa Stazione Appaltante secondo una pluralità di aspetti.
Innanzitutto è facile pensare che il secondo classificato, chiunque esso sia, potrebbe impugnare il risultato della gara presso il Tribunale Amministrativo in quanto è subentrata una modifica sostanziale a gara aperta, ed è noto che la sospensiva della procedura disposta dal tribunale in attesa della sentenza comporta molti mesi di stallo.
Altro vantaggio è dovuto al fatto che richiedendo un requisito appartenente alla classe e categoria “Ic”, di livello inferiore alla “Id”, si amplierebbe la rosa dei partecipanti consentendo all’Ente Appaltante di avere una maggiore concorrenza ed una più ampia scelta di proposte, con indubbio vantaggio sull’esito finale.
Riassumendo si richiede se non sia necessario che il bando di gara venga ufficialmente modificato e ripubblicato inserendo all’articolo specifico la richiesta di requisito appartenente alla classe e categoria “Ic” anziché “Id”.
Risposta al Quesito n° 30
Si evidenzia che la risposta data da questo Ente al quesito n. 1 non comporta modifica sostanziale ai requisiti di partecipazione posto che la spendibilità di servizi di progettazione relativi ad opere ricondotte nella classe e categoria I.c) – in luogo della classe e categoria I.d) – è ammessa a condizione che le stesse opere concernano in modo specifico le “aerostazioni passeggeri” e non già qualsiasi opera astrattamente riconducibile alla classe e categoria I.c).
Ne consegue che la richiesta volta alla ripubblicazione del bando non può essere accolta.
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Quesito n° 31:
Con riferimento ai requisiti di progettazione definitiva e/o esecutiva - Punto III.2.3) lettera c)- del Bando di gara e Vs risposta al quesito n. 1, a maggior precisazione si chiede se, per soddisfare il requisito relativo all’importo indicato per le opere edili (€ 9.480.001,08), valgano tute le tipologie di opere edili purchè in ambito aeroportuale, di tipo civile, militare, di servizi, produttivo, e cioè sia quelle classificate dal Committente in “Id” sia quelle classificate in “Ic”.
Risposta al Quesito n° 31
Si ribadisce, come già evidenziato nella risposta data da questo Ente al quesito n. 1, che:
- il requisito “Id” è richiesto con riguardo esclusivamente ad opere aeroportuali;
- il requisito “Ic” è ammesso laddove il concorrente dia evidenza che le opere che presenta come “Id” abbiano riguardato le fasi di progettazione definitiva e/o esecutiva di aerostazioni passeggeri, ancorchè l’eventuale certificazione dei servizi svolti che dovesse successivamente produrre in sede di verifica riporti la “Ic” come classificazione delle opere.
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Quesito n° 32:
La Società di progettazione A che sarà indicata dall’Impresa non è in possesso del requisito richiesto per la classe e categoria Id e VIb (opere aeroportuali); quindi si chiede la possibilità di presentarsi con una di queste possibili formule:
- La società A si avvale della società B per la classe Id e della società C per la classe VIb (quindi ci saranno due contratti di avvalimento con due società diverse);
- La società A si avvale della società B per la classe Id e crea una costituenda ATI di progettazione con la società C per la classe VIb (in questo modo la società Aavrà il 60% minimo richiesto per la capogruppo del requisito relativo alla categoria prevalente).
Si richiede se i casi sopra descritti sono ammissibili.
Risposta al Quesito n° 32
In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, si evidenzia, in via astratta, la percorribilità di entrambe le soluzioni ivi prospettate, fermo restando che il ricorso all’avvalimento è subordinato all’osservanza di quanto previsto dall’art. 49, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006.
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Quesito n° 33:
- Con riferimento alla gara in oggetto vorremmo segnalare che, dopo attenta analisi, abbiamo trovato notevoli differenze di quantità su molte voci della lista (per esempio nei coibenti, negli infissi, nei componenti in legano,…) che incidono notevolmente sul ribasso che esprimeremo.
Alla luce di quanto sopra, è nostra intenzione palesare tali differenze correggendo la lista con le quantità da noi rilevate. Vi chiediamo pertanto se è corretta tale procedura.
- In riferimento alla viabilità e parcheggio, osservando le tavole “VP03” e “VP04”, è previsto lo strato di usura di 4 cm. Sulla base delle nostre verifiche, l’area sulla quale dovrebbe essere posto lo strato di usura è di circa 8.050 mq (come per il binder): essendo richiesti 4 cm, la quantità necessaria è 32.200 mq*cm. Siccome il computo metrico non prevede tale lavorazione, siamo a chiedere le spiegazioni in merito.
.Risposta al Quesito n° 33
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 90, comma 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, “nel caso di appalto integrato nonchè nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relativa alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonchè negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire”.
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Quesito n° 34:
- Sub a). La sostituzione delle sole strutture in elevazione previste in cls o in muratura con strutture metalliche è possibile oppure rappresentano una variante migliorativa che comporta modifiche architettonico-volumetriche, quindi, non attinenti alle richieste previste al punto 2.2.1 del disciplinare di gara?
- Sub b) Quale è la voce di elenco prezzo che identifica il rivestimento in Pannelli in lamiera di alluminio preverniciato tipo Alucobond – Colore RAL 3001 prevista per es. a copertura della pensilina, della passerella, canale per la raccolta delle acque?
- Sub c) Sugli elaborati grafici vengono indicato spessori del materiale coibente incompatibile con lo spessore base (s= 4 cm) ed i suoi multipli e sottomultipli, del materiale (polistirene espanso estruso) indicato nel computo metrico
- Sub d) Il Polistirene Espanso Estruso indicato nel Computo Metrico è destinato alla coibentazione degli elementi verticali o orizzontali (copertura e pavimento piano terra)?
- Sub e) Il materiale impermeabilizzante indicato nel Computo Metrico è destinato anche all’isolamento del piano terra o della copertura?
- Sub f) Quali sono gli arredi fissi e loro posizioni sulle tavole?
.Risposta al Quesito n° 34
- Risposta sub a). La sostituzione delle strutture non è da considerarsi attinente alle richieste previste al punto 2.2.1 del disciplinare di gara.
- Risposta sub b) I pannelli in alluminio preverniciato sono descritti alla voce AP 4.10.6.
- Risposta Sub c) Il polistirene estruso è commercializzato in pannelli che possono avere spessori variabili compatibili anche con quelli indicati in progetto.
- Risposta Sub d) Le coibentazioni dell’edificio sono in polistirene espanso estruso.
- Risposta Sub e) E’ previsto l’uso dell’impermeabilizzazione per le coperture dell’edificio.
- Risposta sub f) La voce “arredi fissi” si riferisce agli arredi necessari alla separazione degli ambienti ubicati al piano primo.
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Quesito n° 35:
Su quali tavole o su quale documento si possono vedere le dimensioni e le forme di progetto dei carabottini e delle boiseries previste in legno finito in acero?
.Risposta al Quesito n° 35
Dimensioni e forme di carabottini e boiseries sono illustrati nella tavola A13 del Progetto Definitivo (Aerostazione passeggeri – Architettonico – dettagli bagni e security della sala partenze), dalla quale sono riscontrabili le caratteristiche dimensionali di tali elementi.
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Quesito n. 36:
- L’art. 42, comma 2, del D.P.R. 554/1999 recita che “in caso ….di appalto progettazione esecutiva ed esecuzione il CRONOPROGRAMMA è presentato dall’appaltatore unitamente all’offerta. Pregasi chiarire se le Imprese partecipanti devono presentare tale documento e confermare che il medesimo va allocato nella busta dell’Offerta.
- Per quanto riguarda tutti i documenti comprendenti l’Offerta Tecnica, Vi chiediamo di confermarci se i medesimi devono essere sottoscritti, oltre che dalle imprese partecipanti, anche dal Progettista Incaricato.
Risposta al Quesito n.36
- in ordine al quesito sub 1), che non è richiesta la produzione in sede di offerta del cronoprogramma di cui all’art. 42 del D.P.R. n. 554/1999;
- in ordine al quesito sub 2), che l’offerta tecnica e quella economica e temporale non devono essere sottoscritte dai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h), del D.Lgs n. 163/2006 ove gli stessi soggetti non siano associati nel raggruppamento bensì indicati in sede di offerta quali collaboratori esterni incaricati dei servizi progettuali.
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Quesito n. 37:
Qualora il progettista indicato dall’Impresa per la realizzazione della progettazione esecutiva sia costituito da un Consorzio stabile, la dichiarazione resa conformemente all’Allegato B, deve essere resa, oltre che dal Consorzio, anche dalle società consorziate in nome e per conto delle quali il Consorzio concorre?
Risposta al Quesito n.37
Si evidenzia – in uniformità a quanto previsto nel punto 2.1.3) del disciplinare in relazione alle modalità di compilazione del facsimile allegato A) – che il facsimile allegato B), ove sia raggruppato ovvero indicato quale collaboratore esterno ai fini dell’espletamento dei servizi progettuali un consorzio stabile, può essere compilato sia dal consorzio e sia dal soggetto consorziato deputato all’esecuzione del servizio.
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Quesito n. 38:
Si rileva che la compilazione della scheda economica è composta da n. 5 liste, al termine di ognuna delle quali è richiesto di indicare lo sconto percentuale. Ma tale sconto è da calcolare prendendo come base di riferimento quali importi? Ovvero l’unica percentuale di sconto da indicare è solo quella complessiva come richiesto a pag. 31 della lista “opere civili-impianti elettrici e speciali”?
Risposta al Quesito n.38
Si evidenzia che il ribasso “parziale lavori a corpo” riferito a ciascuno dei 5 capitoli non è richiesto dal bando di gara, e deve essere riportato unicamente in calce all’ultima pagina della lista come indicato dal Par. 2.3.1), sub e).
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